Lo statuto

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

L'Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali, in forma contratta A.Na.Me.C. di seguito denominata Associazione, ha durata illimitata, non ha scopo di lucro ed è apartitica; ha sede in Melito di Napoli, alla via Lavinaio 43 e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.

La sede potrà essere trasferita, sempre nell’ambito del territorio italiano, senza l’obbligo di modificare il presente Statuto. L’Associazione potrà aderire a confederazioni, enti, associazioni e società, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione ha per scopo quello di riunire i professionisti che si occupano di mediazione civile e commerciale nella tutela della figura professionale del Mediatore così come delineata dal d. Lgs. 28/2010 aggiornato con le modifiche del d.lgs. 130/2015 e del D.L. 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione si propone, nell’ambito dello scopo sopra descritto, i seguenti e più specifici obiettivi:

  1. tutelare gli interessi morali, economici e giuridici dei mediatori civili e commerciali, riunendo i professionisti in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali, sia come singoli sia come categoria, e di promuoverne l’unità sindacale a livello locale e nazionale;
  2. individuare i criteri essenziali della figura del mediatore e dell'esercizio della mediazione, nonché di verificare il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;
  3. favorire il perfezionamento professionale dei mediatori attraverso attività di informazione, scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale;
  4. diffondere e tutelare i principi teorici e i criteri di esercizio della figura del mediatore;
  5. realizzare le seguenti attività specifiche:
  6. un bollettino informativo riguardante sia le disposizioni legislative, le ricerche nel settore e le esperienze professionali, sia le informazioni sui soci e i loro indirizzi, nonché tutto ciò che possa coinvolgere e interessare l'intervento dei professionisti della mediazione.
  7. l'organizzazione di convegni e assemblee;
  8. favorire l'elaborazione di un codice deontologico comune e norme professionali di categoria;
  9. promuovere e sviluppare le forme di ADR (Alternative Dispute Risolution);
  10. organizzare e sostenere attività di studio anche di carattere scientifico sulle questioni pratiche e di diritto inerenti l’attività di mediazione e la figura del mediatore.

L'Associazione nel perseguimento degli scopi sociali, potrà collaborare con enti pubblici e privati per la programmazione e la realizzazione di iniziative che rientrino nelle finalità dell'Associazione stessa. Qualora sia ritenuto opportuno l'Associazione potrà collaborare ed appoggiarsi ad altre associazioni che perseguono analoghe finalità.

Per raggiungere tali scopi, l’Associazione organizza attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze delle associazioni professionali, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia.

Articolo 3 – Soci

L’iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che abbiano conseguito il titolo di Mediatore Civile e Commerciale e  siano iscritti al relativo Albo Nazionale. I soci sono di due categorie: Fondatori ed Effettivi.

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. A giudizio del Consiglio Direttivo, agli aspiranti Soci può essere richiesto di integrare il proprio curriculum e la propria formazione in conformità alle modifiche della normativa europea, nazionale e internazionale.

La presentazione della domanda di ammissione, anche in presenza dei requisiti di ammissione, non dà diritto al richiedente di far parte dell’Associazione. L'iscrizione nel Libro dei Soci avviene al momento della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Soci Fondatori sono le persone fisiche che, già riconoscendosi nelle finalità del presente statuto ed esercitando la professione di mediatori nel rispetto dei criteri fissati dalle norme, hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi.

Sono soci effettivi le persone fisiche che partecipano all'attività dell'Associazione. I soci effettivi si impegnano a rispettare lo statuto e al pagamento della quota associativa. I soci effettivi hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

La qualità di socio fondatore o effettivo si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente. L'esclusione è deliberata per qualsiasi socio, nei confronti di coloro che danneggino moralmente e materialmente l'Associazione e nei confronti di coloro per cui sia stato accertato da parte del Consiglio Direttivo ed effettivamente dimostrato il mancato rispetto del presente statuto.

E’ fatto divieto agli Associati di utilizzare la denominazione e/o marchio dell’Associazione per connotare consorzi, imprese, iniziative commerciali o gruppi comunque costituiti, senza previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Soci ad honorem

I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 - Patrimonio e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: dalle quote associative; da contributi straordinari dei soci in denaro o beni determinati dall'Assemblea; da sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi; da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; dall'eventuale svolgimento di attività commerciali finalizzate agli scopi di cui all'art.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e da ogni residuo di esercizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà ricorrere al credito pubblico e privato sotto forma di prestiti, mutui, anticipazioni su fatture e contributi, scoperti di conto corrente e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività; eventuali prestiti da parte dei soci ad amministratori sono da ritenersi infruttiferi.

Le quote associative sono dovute per l'anno solare. Le quote associative sono dovute dai vecchi soci entro mesi uno dalla data di approvazione del bilancio preventivo e dai nuovi soci entro quindici giorni dalla delibera di accettazione della domanda. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile. Coloro che diventano soci nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Il mancato versamento della quota associativa nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.

Articolo 6 - Organi sociali nazionali

Sono organi dell’Associazione:

  • L'Assemblea Nazionale
  • Il Direttivo Nazionale
  • Il Presidente
  • il Vice Presidente
  • Il Segretario Generale
  • Il Tesoriere Nazionale
  • Il Comitato Scientifico
  • Il Collegio dei Probiviri
  • Il Revisore dei conti Nazionale

Articolo 7 - Durata delle cariche

Gli organi dell'Ente ed i loro componenti eletti dall'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese. Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone che rivestono particolari funzioni, anche se membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.

Articolo 8 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto all'interno dei suoi membri.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. Convoca e dirige il Consiglio Direttivo e ne firma i deliberati. Convoca le Assemblee Nazionali nei modi prescritti dallo Statuto. Garantisce, tramite il Segretario generale, la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente.

Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione. Può delegare il Vice Presidente ad operare autonomamente con eccezione per quanto riguarda le funzioni esclusive. In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal vice presidente per un termine non superiore ai 120 giorni; trascorso tale termine senza che la vacanza o l'impedimento siano cessati, lo stesso vice presidente vicario deve provvedere ad indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30.

In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari del Consiglio Direttivo, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo e comunque non oltre trenta giorni.

Articolo 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o di negligenza nel rispetto dello statuto e del regolamento. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.

Articolo 10  - Il segretario Generale

Il segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo, controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere del Direttivo, compila i verbali delle riunioni ed è responsabile della tenuta dei relativi libri.

Articolo 11 - Il Tesoriere

Il tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. E' il responsabile del controllo amministrativo dell'Associazione. Provvede al corretto mantenimento dei libri contabili e sociali, attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, aggiorna il Presidente sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Può essere delegato dal Presidente alla firma sui conti correnti eventualmente aperti da parte dell’Associazione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sedici membri, eletti dall'Assemblea dei soci all'interno dei soci Fondatori ed Effettivi dell'Associazione stessa. I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata con le stesse modalità della elezione.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, questo dovrà essere reintegrato da apposita delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto del primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale; definisce il programma dell'Associazione e ne cura l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per particolari incarichi; delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci; presenta all'Assemblea dei Soci lo schema di bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da presentare all'approvazione della Assemblea dei Soci; redige e propone modifiche al presente statuto; propone lo scioglimento dell'Associazione; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale consuntivo, di quello preventivo e per le determinazione dell'ammontare delle quote sociali.

In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno tre membri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata per posta elettronica certificata. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio direttivo si convoca mediante invio per posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età. Colui che presiede il Consiglio in caso di assenza del Segretario nomina fra i consiglieri presenti uno che ne svolga le funzioni. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale.

Articolo 13 - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è un organo consultivo. E' composto da sei membri nominati dal Consiglio Direttivo. Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione. Esso rivolge raccomandazioni al Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione.

Esprime pareri su questioni di particolare rilievo che gli siano sottoposte dal Consiglio Direttivo, in particolare può esprimere un parere sulle modifiche da apportare allo statuto, al regolamento e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Il parere del Comitato scientifico non è vincolante. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega. L'incarico è revocabile in qualsiasi momento da parte del Consiglio Direttivo, nel caso di comportamenti o atti pregiudizievoli per le attività e l'immagine della Associazione.

Articolo 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci è composta da tutti i soci fondatori ed effettivi dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria ha funzione consultiva sull'attività dell'Associazione, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge e reintegra il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione di propria iniziativa, su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria si convoca mediante pubblicazione sui mezzi istituzionale dell’Associazione (sito web, rivista, newsletter) dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, pubblicati almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può rappresentare all'interno della Assemblea Ordinaria un altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa nell'ambito del Consiglio Direttivo. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale.

Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le Assemblee Ordinarie deliberano con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria dei soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, inviata mediante posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

L'Assemblea Straordinaria si convoca mediante pubblicazione sui mezzi istituzionale dell’Associazione (sito web, rivista, newsletter), pubblicati almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria non è consentita la rappresentanza per delega.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni della Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale.

Le Assemblee Straordinarie, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e deliberano a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Per assumere decisioni relative a modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione può essere richiesto il parere non vincolante del Comitato scientifico. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, assumendo la deliberazione definitiva di messa a liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.

Articolo 15. Revisore dei conti

Il Revisore dei conti  è eletto dall'Assemblea Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali. Assieme a lui viene eletto un revisore dei conti supplente, che gli subentra in caso di decadenza o dimissioni.

Il Revisore controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi. Esso propone al Presidente, al Consiglio Direttivo e al Tesoriere, i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze o disfunzioni. Redige annualmente e presenta al Consiglio Direttivo la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il Revisore dei Conti resta in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva che procederà alla elezione del nuovo revisore.

Articolo 16. Il collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Il Collegio dirime le controversie relative all’interpretazione e/o applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti insorte tra gli associati, o tra essi e gli Organi e/o i componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi, e giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati ai soci, ai sensi del presente Statuto.

I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, sino alla celebrazione della successiva assemblea elettiva nazionale che procederà all’elezione dei nuovi componenti.

Articolo 17. I Comitati Regionali e territoriali

L'Associazione può costituire Comitati regionali, provinciali e territoriali che saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Fino all’approvazione del regolamento il Consiglio direttivo potrà nominare delegati regionali, provinciali e territoriali.

Articolo 18. Gestione economico finanziaria

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per le spese, gli impieghi di capitale e per la gestione economica e finanziaria del fondo comune, esclusivamente per fini statutari e con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 19. Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio direttivo sottopone all’Assemblea Nazionale il Rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all’anno precedente e il Rendiconto economico e finanziario preventivo.

E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

Articolo 20. Rispetto dello statuto.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti che verranno adottati dall'Assemblea Nazionale per meglio disciplinare la vita interna dell'associazione, nonchè delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Articolo. 21. Provvedimenti disciplinari

Gli associati  che non rispettino il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazioni di natura morale o associativa, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

  1. a) richiamo scritto;
  2. b) sospensione cautelativa fino a 30 giorni;
  3. c) sospensione da uno a sei mesi;
  4. d) destituzione dalla carica;
  5. e) espulsione.

L’ Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, è il Consiglio Direttivo. Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri. 

Articolo 22. Controversie e clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione/conciliazione effettuato da un professionista scelto all'esterno dell'Associazione e votato dall'Assemblea dei Soci.

Solo nel caso in cui i tentativi di mediazione/conciliazione non raggiungano lo scopo si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 23. Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Nazionale a maggioranza dei tre quarti dei componenti. Il Congresso Nazionale nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altra associazione con finalità analoghe o comunque a fini di utilità sociale, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 24. Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai regolamenti interni, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Contatta A.Na.Me.C.

  • Sede legale: Via Lavinaio 43
    80017 Melito di Napoli (NA)

  • Tel.: (+39) 339 7221590

  • E.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Seguici sui Social Network

Iscriviti alla Newsletter

  • Associazione Nazionale Mediatori Civili e commerciali
    C.F.: 95282970631

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Copyright © A.Na.Me.C. - Credits: AND Web Agency

Contatta A.Na.Me.C.

  • Associazione Nazionale Mediatori Civili e commerciali - C.F.: 95282970631

  • Sede legale: Via Lavinaio 43
    80017 Melito di Napoli (NA)

  • Tel.: (+39) 339 7221590

  • E.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Seguici sui Social

Iscriviti alla Newsletter

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - A.Na.Me.C. ©
Credits: AND Web Agency