L'Arbitrato Internazionale

L’Istituto dell’Arbitrato ha origini e precedenti che si confondono con la storia del diritto, ma anche dell’umanità.

L’ Arbitrato fu sin dalle origini un procedimento stragiudiziale volto alla risoluzione delle controversie tra privati cittadini attraverso il quale si giunge ad una risoluzione di una controversia chiamata Lodo equiparato ad una Sentenza.

Il Lodo infatti, è vincolante per le parti ed ascrivibile nei pubblici registri, per cui in caso di inadempienza della parte soccombente, potrà essere reso esecutivo a tutti gli effetti ed imponibile, a cura dello Stato, tramite la Forza Pubblica e Ufficiali Giudiziari.

Copiosa letteratura in merito la ritroviamo all’indomani della rinascita economica seguita alla Seconda Guerra Mondiale.  I flussi commerciali e gli scambi di diversa natura, a livello anche transoceanico impongono una nuova visione, quella del mercato globale.

 Il contratto tra privati prende il posto della legge in molti settori della vita sociale e nel contesto planetario colma il vuoto normativo e le difficoltà della sovranità statale.  Si può dire che il contratto internazionale è quel contratto con cui viene posto in essere una qualche relazione giuridica ed economica tra due soggetti appartenenti a sistemi giuridici differenti, avendo essi la propria sede d’affari in due Stati differenti. I centri nevralgici dell’intera organizzazione mondiale diventano i contratti di know-how, di joint venture e tanti altri tipi negoziali quante sono le possibilità della creatività imprenditoriale. Diventa essenziale l’effettività e la coercibilità delle obbligazioni stipulate, realizzate, eseguite, estinte o inadempiute, che possono essere irrilevanti per la giurisdizione interna. Ai fini dell’efficacia e della sicurezza giuridica dell’investimento appare dunque indispensabile un meccanismo celere, diretto, transnazionale di risoluzione delle controversie. Nasce l’Arbitrato Internazionale.  Considerato un terzo genus di arbitrato, oltre a quella rituale ed irrituale, questa tipologia di modello procedimentale rappresenta l’unica forma di giustizia internazionale per la risoluzione delle controversie di natura commerciale.

Occorre partire dal Protocollo di Ginevra Relativo alle Clausole di Arbitrato del 1923 e dalla Convenzione di Ginevra per l’Esecuzione delle Sentenze Arbitrali Estere del 1927 per cominciare a scrivere la storia dell’autorevole fenomeno procedurale. Logica conseguenza di questi due strumenti giuridici internazionali è stata la Convenzione di New York del 1958 per il Riconoscimento e l’Esecuzione delle Sentenze Arbitrali Straniere.

Oggi la conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo ( United Nations Conference on Trade and Development , anche detta UNCTAD ) è il principale organo sussidiario permanente dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite operante nel settore del commercio, sviluppo, finanza, tecnologia, imprenditoria e sviluppo sostenibile . Istituita nel 1964 su iniziativa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’UNICTAD promuove il processo di integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell’ economia mondiale.

La Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto commerciale Internazionale (UNCITRAL, o United Nations Commission on International Trade Law), creata nel dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, rappresenta invece l’instancabile macchina di lavoro volta alla progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale .Il Regolamento sull’Arbitrato UNCITRAL è entrato in vigore nell’agosto 2020 : include disposizioni che forniscono una serie completa di norme procedurali sulle quali le parti possono concordare per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali derivanti dalle loro relazioni commerciali.

La Camera di Commercio Internazionale ( InternationalChamber of Commerc , il cui acronimo è ICC ) è la più grande e rappresentativa business organization internazionale. Essa, infatti, rappresenta le aziende di tutto il mondo e ha per obiettivo di promuovere gli investimenti, l’apertura dei mercati di beni e servizi e la libera circolazione di capitali. Le principali competenze della ICC sono la risoluzione delle controversie internazionali e la policy advocacy.  Il suo Segretariato internazionale ha sede a Parigi, ma in ogni Paese membro vi è la possibilità di istituire un comitato internazionale. In Italia l’ICC ha sede a Roma. La ICC collabora con le Nazioni Unite ( ONU ), l’ Organizzazione Mondiale del Commercio ( OMC ) e molte altre organizzazioni intergovernative internazionali e regionali.

La Corte Internazionale di Arbitrato ( Corte ICC ) è la Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale . Il ruolo principale dell’organo in questione è quello di fornire la supervisione delle procedure arbitrali in conformità con le Regole di Arbitrato ICC. La membership alla Corte vanta attualmente 85 Stati che rappresentano tutte le principali aree del pianeta.

A seguito dunque del proliferare di convenzioni, termini contrattuali, raccolte di consuetudini internazionali che hanno ancora natura frammentaria e ambito di applicazione limitato, si è sentito il bisogno di un corpus di Principi cui far ricorso per l’interpretazione e l’armonizzazione dei singoli strumenti del diritto commerciale internazionale. I Principi UNIDROIT sui Contratti Commerciali Internazionali sono stati redatti dall’ Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto, un’istituzione delle Nazioni Unite con sede a Roma. Essi sono essenzialmente una raccolta di principi comuni ai principali ordinamenti nazionali esistenti e conformi a particolari esigenze dei contratti commerciali globali. Pubblicati per la prima volta nel 1994 ( e revisionati nel 2004 e poi nel 2010 ), essi si applicano esclusivamente ai contratti commerciali internazionali tra imprenditori e pertanto non trovano applicazione nelle transazioni tra consumatori e tra imprenditori e consumatori.

Nonostante tutto però, il Legislatore Europeo continua a manifestare un atteggiamento di “indifferenza” o quantomeno “neutralità” nei confronti del fenomeno arbitrale. Una neutralità che purtroppo ferisce al cuore del sistema procedimentale.

Al fine di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione, gli organi giudiziari di uno Stato membro, hanno la facoltà, e in taluni casi, l’obbligo, di formulare un quesito affinché la Corte di Giustizia si pronunci sull’interpretazione o sulla validità di un norma UE, qualora ciò sia essenziale per la risoluzione della controversia. Il Trattato tuttavia precisa che tale rinvio pregiudiziale (preliminaryruling), in ragione dei suoi caratteri eminentemente pubblicistici, può essere operato unicamente da un organo giurisdizionale di uno degli Stati Membri. Ecco che dunque torniamo a scontrarci contro l’ostacolo di partenza: la macchina pubblica. Siamo nuovamente difronte ad una delle tante contraddizioni e lungaggini del sistema normativo globale.

Il nostro auspicio è che la Corte di Giustizia ponga in essere una serie di strumenti giuridici volti ad assicurare agli arbitri un sostegno nell’ applicazione del diritto dell’Unione, consentendo alle parti di rivolgersi a tribunali arbitrali nazionali anziché giudiziari. Le esigenze di celerità del mercato internazionale mettono in risalto l’importanza di una figura conciliativa flessibile che riesca a svincolarsi dall’ oracolare ( nonché tentacolare) visione pubblicistica e dia concreta applicazione a quei principi comunemente ricondotti sotto la definizione di Nuova Lex Mercatoria. 

   Dott.ssa Stefania Graziano

è laureata in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli e specializzanda in Avvocatura Internazionale.
Ha conseguito un primo master come Consulente di Relazioni Internazionali ed un secondo in Export Management.
E’ appassionata di diritto e tutela della privacy.
E’ Mediatore e Arbitro in materia civile e commerciale.
Si appresta a concludere un master in Arbitrato del Commercio Internazionale.

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