F.A.Q.

Domande e risposte sulla mediazione.

Cos'è la Mediazione civile ?

La Mediazione civile è un Istituto introdotto nel 2010 e si sostanzia in un procedimento informale e riservato condotto da un professionista terzo e imparziale, il Mediatore civile, che ha il compito di facilitare la comunicazione fra le parti litiganti per consentire loro di raggiungere un accordo, soddisfacente per entrambe, che gli consenta di chiudere la controversia ed evitare i tempi lunghissimi e i costi gravosi di una causa civile.

I procedimenti di mediazione civile possono essere svolti solo da Organismi autorizzati dal Ministero della Giustizia; analogamente anche i Mediatori dovranno essere iscritti agli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.

Il registro degli Organismi di Mediazione accreditati e l'albo dei Mediatori civili è consultabile sul sito web dedicato del Ministero della Giustizia  (https://mediazione.giustizia.it/)

Cos'è la Mediazione obbligatoria ?

Per “Mediazione obbligatoria” si intende la Mediazione civile per materie nelle quali è condizione di procedibilità, ovvero quando non è possibile intentare una causa civile senza prima aver tentato un procedimento di Mediazione.

Le materie per le quali la Mediazione è condizione di procedibilità sono individuate dall'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013:

  • condominio;
  • diritti reali (proprietà, usufrutto, diritto d'uso, enfiteusi, servitù, usucapione ecc.);
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La Mediazione è condizione di procedibilità anche nel caso della cosiddetta Mediazione delegata dal Giudice, ovvero quando è il Giudice che, durante lo svolgimento di un processo civile di primo grado o di appello, ravvisa l'utilità di far esperire alle parti un procedimento di mediazione ordinando loro di rivolgersi a un Organismo di Mediazione (art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010).

Cos'è la Mediazione volontaria ?

Per tutte le controversie su diritti disponibili per le quali non è prevista l’obbligatorietà della mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti. Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.

Quali sono i costi della Mediazione ? Costa più o meno della causa ?

I costi dei procedimenti di mediazione sono molto contenuti e fissati, nel loro massimo, dal Ministero della Giustizia, che ha pubblicato con il D.M. n. 180/2010 la tabella dei costi dei procedimenti per ogni scaglione di valore di controversia. A essi andranno aggiunti, ovviamente, i costi dell'assistenza legale, obbligatoria quando la Mediazione è condizione di procedibilità.

In ogni caso, la Mediazione ha costi sempre di gran lunga inferiori a quelli da sostenere per una causa civile in Tribunale, che solitamente dura molti anni.

Semplici calcoli sui costi complessivi dei procedimenti, costi fissi, parcelle degli Avvocati ed eventuali onorari dei consulenti tecnici, mostrano come un procedimento di mediazione andato a buon fine costi solo una frazione della corrispondente causa civile (secondo le statistiche nazionali ed europee, in media circa un quinto dei costi di causa).

Bisogna poi considerare che per le parti è previsto un credito d'imposta commisurato alle indennità versate fino a un massimo di € 500 se la mediazione si è conclusa con un accordo e di € 250 in caso di esito negativo; di conseguenza sono, in pratica, gratuite le Mediazioni per controversie fino a € 25.000 se andate a buon fine e fino a € 10.000 se con esito negativo, con un forte abbattimento di costi per le controversie di valore superiore.

In Mediazione posso aver diritto al gratuito patrocinio ?

Ai sensi dell'art. 17 co. 5-bis del D.Lgs. n. 28/2010, la persona non abbiente che ha diritto al patrocinio a spese dello Stato può accedere gratuitamente alla Mediazione nei casi in cui questa è condizione di procedibilità.

Devono quindi essere soddisfatte queste due condizioni:

  • si devono possedere i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • la Mediazione deve essere condizione di procedibilità.

In questo caso la Mediazione è gratuita e non è dovuta alcuna indennità all'Organismo di Mediazione. Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente abbia un reddito, sommato a quello dei suoi familiari conviventi, non superiore a euro 11.528,41, come risultante dall'ultima dichiarazione.

Si tiene però conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nelle controversie in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto del fatto;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Oggetto del processo da instaurare

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto alla controversia:

  • luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente: la data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità;
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda;
    • non ammissibilità della domanda;
    • rigetto della domanda;
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Riferimenti normativi:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, co. 1, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Le indennità devono essere pagate da ogni centro d'interesse. Di cosa si tratta ?

Il concetto di ”centro d'interesse” è mutuato dal processo civile, e intende un insieme di soggetti titolari di un interesse unico che intendono realizzare attraverso la Mediazione, e in questo caso, ai fini della corresponsione delle indennità, vengono considerati come un'unica parte (art. 16 co. 12 del D.M. n. 180/2010).

Per la determinazione dei centri d'interessi, purtroppo, non c'è una soluzione preventiva, in quanto solamente una volta costituite le parti in Mediazione si avranno tutte le informazioni necessarie che consentano all'Organismo e al Mediatore di poter valutare i diversi centri d'interesse e talvolta anche il reale valore della controversia.

Un buon consiglio è quello di aderire alla mediazione e prima di iniziare il procedimento determinare insieme al mediatore quali sono effettivamente i centri d'interesse e a quanto ammonta il reale valore della controversia, così da avere un quadro chiaro di quanto sarà dovuto da ciascuna delle parti per le indennità di mediazione.

Questo è un semplice metodo che consente alle parti di poter cogliere l'opportunità di aderire alla procedura di mediazione, facilitando l'incontro delle parti, con un quadro chiaro circa i costi da sostenere.

Quali sono i costi se la Mediazione non va a buon fine ?

La Mediazione, in alcuni casi, potrebbe non essere risolutiva, ovvero non concludersi con una conciliazione della controversia, in quanto qualsiasi accordo conciliativo dovrà necessariamente sottostare alla volontà delle parti.

Occorre distinguere tre casi differenti di esito negativo:

  • la parte invitata non si è presentata al primo incontro di mediazione; in questo caso la parte che ha presentato la domanda di mediazione all'Organismo dovrà pagare soltanto le spese d'avvio, che ammontano a € 40+IVA nel caso di controversie di valore fino a € 250.000 e a € 80+IVA per controversie di valore superiore, oltre a eventuali spese vive (es.: il costo della raccomandata che l'Organismo avrà dovuto inviare alla parte invitata per convocarla all'incontro);
  • il procedimento di mediazione si ferma a seguito del primo incontro; nel primo incontro il Mediatore spiegherà scopi e modalità di svolgimento del procedimento di Mediazione, invitando poi le parti e i legali che le assistono a esprimersi sulla possibilità di darvi inizio: qualora dalle dichiarazioni dovessero emergere fattori oggettivi tali da renderne impossibile l'inizio, il procedimento di Mediazione si concluderebbe negativamente e gli unici costi a carico delle parti rimarrebbero le spese d'avvio e le spese vive;
  • il procedimento di mediazione prosegue ma le parti non raggiungono un accordo; in quest'ultimo caso le parti dovranno versare le indennità di mediazione previste dalla tabella per il corrispondente scaglione di valore della controversia, ma non dovranno versare la maggiorazione prevista per il raggiungimento dell'accordo.
In Mediazione è obbligatorio farsi assistere da un Avvocato ?

L'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo è obbligatoria ogni volta che la Mediazione è condizione di procedibilità.

Nei casi di Mediazione volontaria non è obbligatorio farsi assistere da un legale, ma è comunque consigliato.

In Mediazione devo farmi assistere da un Avvocato particolare ?

Il procedimento di Mediazione è molto diverso dal processo civile, pertanto è importante farsi assistere da un Avvocato che sia esperto nelle tecniche negoziali.

Ci sono agevolazioni per chi partecipa alla Mediazione ?

A ciascuna parte è riconosciuto, in caso di successo del procedimento di Mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata all'Organismo, fino alla concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della Mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà (art. 20 co. 1, D.Lgs. n. 28/2010).

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17 co. 2, D.Lgs. n. 28/2010).

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17 co. 3, D.Lgs. n. 28/2010).

Sono previste sanzioni per chi non partecipa alla Mediazione ?

La norma prevede pesanti sanzioni nei confronti delle parti che non si presentano al procedimento senza giustificato motivo, aggravate quando la Mediazione è condizione di procedibilità. In particolare:

  • ai sensi dell’art. 8, co. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla L. n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, co. 2 del codice di procedura civile;
  • nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, il giudice condanna la parte, che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.

Per ormai diffusa e costante giurisprudenza, per “giustificato motivo”, in analogia con quanto disposto nei casi di interrogatorio formale, si intende un impedimento assoluto dovuto al caso fortuito (es.: rimanere bloccati per strada da un incidente stradale provocato da altri), alla forza maggiore (es:. una malattia) o al legittimo impedimento (es.: nel caso di un militare in missione all'estero nel giorno dell'incontro). Sono inoltre considerati giustificati motivi di assenza l'errore di persona (es.: per un caso di omonimia) e la mancata o tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'incontro (che deve comunque arrivare alcuni giorni prima dell'incontro).

Al contrario, non è mai considerato giustificato il rifiuto a partecipare alla mediazione dovuto a una diversa visione dei fatti rispetto alla controparte, o alla convinzione di “aver ragione”, o al considerare infondate le richieste di controparte (tutti fattori, del resto, più che ovvi, senza i quali la controversia non si sarebbe neppure instaurata).

Partecipare alla Mediazione, alla luce di quanto esposto, integra un preciso obbligo di legge, e l'assenza ingiustificata è considerata un comportamento elusivo di norma imperativa, in violazione altresì dei principi di lealtà, correttezza e buona fede.

Posso scegliere il Mediatore per la mia controversia ?

Il Mediatore deve essere, per Legge, terzo e indipendente dalle parti, quindi la scelta del Mediatore è consentita solo se effettuata congiuntamente e in modo condiviso da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Negli altri casi la parte che attiva il procedimento sceglie l'Organismo di Mediazione fra quelli che hanno una sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, e sarà il Responsabile dell'Organismo adito a nominare il Mediatore che riterrà più adatto sulla base della sua formazione, delle sue competenze e della sua esperienza professionale.

Sono stato convocato in Mediazione, che devo fare ?

Dopo aver ricevuto la convocazione in mediazione, per evitare le sanzioni previste dalla legge è necessario aderire alla procedura di mediazione, al fine di comporre amichevolmente la controversia.

Si consiglia di prendere contatto con l'Organismo di Mediazione che ha inviato la convocazione, per poter prendere parte all'incontro di mediazione.

Se ho ragione io, il Mediatore condannerà la mia controparte alle spese ?

Il Mediatore non potrà mai distribuire ragioni o torti, né condannare una parte. Il suo scopo è aiutare le parti a raggiungere un accordo condiviso. Per questo nella Mediazione non c'è mai chi vince e chi perde: o vincono tutti o non vince nessuno.

La mediazione prescinde dalle posizioni di diritto, ma punta a risolvere i conflitti tutelando gli interessi di tutte le parti; quindi o si giunge a un accordo unanimemente condiviso, o semplicemente l'accordo non ci sarà.

Posso farmi rappresentare in Mediazione ? Può partecipare solo il mio Avvocato ?

Salvo i limiti di legge circa l'ordine pubblico e i diritti indisponibili, in Mediazione tutto è possibile quando ci sia l'accordo delle parti.

Purtroppo, sin dall'introduzione dell'Istituto, spesso si assiste a comportamenti volti per lo più a eludere il procedimento di Mediazione piuttosto che spinti da reali esigenze delle parti.

Non è raro, infatti, che al primo incontro di Mediazione si presenti solo l'Avvocato munito di procura alle lit; non ci sarebbe nulla da obiettare davanti alla presenza del Giudice, ma in Mediazione la situazione è ben diversa.

Innanzi tutto la norma stabilisce che le parti debbano partecipare al procedimento di Mediazione assistiti da un Avvocato (art. 8 co. 1, D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dalla L. n. 98/2013).

L'Avvocato, quindi, non rappresenta e difende la parte come nel processo, ma assiste – ovvero aiuta e consiglia – la parte nella sua negoziazione con la controparte.

Appare evidente che le parti dovranno essere presenti assieme al proprio legale, al limite tramite un diverso rappresentante; la scelta del Legislatore è dettata dal fatto che, affinché la mediazione abbia successo, è fondamentale che le parti abbiano l'occasione di confrontarsi direttamente in una sede neutra, tranquilla e con spazi loro dedicati nel tentativo di ristabilire un dialogo interrotto sciogliendo i nodi che hanno sin lì impedito il raggiungimento di una soluzione.

Tornando al problema della rappresentanza in mediazione, occorre decidere qual’è la via maestra da seguire e sciogliere il nodo se essere rappresentati o meno. Prima di tutto occorre porre l’attenzione al regolamento dell'Organismo, dove vengono stabilite le regole che sovrintendono la procedura da seguire.

Quasi tutti gli Organismi, al fine di esaltare il ruolo delle parti, hanno optato per regole procedurali che consentono la rappresentanza solo in caso di gravi e comprovati motivi, da valutare caso per caso da parte del Mediatore.

Altri, per lo più quelli che fanno riferimento agli Ordini degli Avvocati, consentono alle parti di farsi rappresentare dal proprio Avvocato mediante una semplice procura alle liti; non a caso, secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, gli Organismi forensi sono quelli con le più basse percentuali di successo di tutti.

Viene a questo punto si pongono due domande, la prima se la mediazione è una procedura snella, priva di formalismi, veloce, che punta solamente a favorire il raggiungimento di un accordo soddisfacente per le parti e  la seconda se basta un foglio di carta dove indicare il nome del rappresentante, senza porsi altri problemi.

Bisogna considerare che nella pratica, quando una parte si presenta a rappresentarne un'altra, il mediatore dovrà domandarsi se – al di là del fatto che il regolamento la consenta o meno - la partecipazione del rappresentante possa o meno essere un occasione per gettare le basi di un valido e proficuo accordo.

È inutile soffermarsi sulla formalità della rappresentanza durante gli incontri di mediazione. Sarà necessario invece verificare i poteri di chi firma al momento di chiudere l'accordo. È possibile comunque in mancanza della parte far sottoscrivere il verbale ai presenti, salvo poi chiederne la ratifica in un incontro successivo direttamente dalla parte o da un rappresentante munito di idonei poteri conferiti secondo le modalità di legge, come per esempio la procura speciale notarile.

Ci sono stati molti casi di Mediazioni concluse positivamente grazie al fatto che le stesse sono partite dando luogo ad un incontro abbastanza elastico e dando la possibilità a chi pur senza una formale procura era venuto per mediare; infatti, il bello della mediazione sta nella sua flessibilità e adattabilità ai diversi casi che si presentano.

La procura speciale notarile, quindi, sarà necessaria qualora il delegato si accinga a sottoscrivere un accordo di mediazione in rappresentanza della parte; per quanto riguarda le trattative e gli incontri precedenti alla sottoscrizione dell'accordo non è necessario essere troppo formali, essendo più importante evitare che l'eccessiva formalità impedisca il dialogo tra le parti.

Cosa s'intende per incontro preliminare di Mediazione ?

Incontro preliminare è il modo in cui viene spesso chiamato il primo incontro di Mediazione, ovvero quello in cui il Mediatore è chiamato a informare le parti e i loro legali circa le finalità e le modalità di svolgimento del procedimento, invitandoli poi a esprimersi sulla possibilità di dare inizio al procedimento di Mediazione.

In realtà l’“incontro preliminare” non è una definizione contenuta nella norma, né può essere considerata del tutto corretta.

È stato chiamato così in quanto inizialmente l'invito del Mediatore alle parti e ai legali, perché si esprimessero sulla possibilità di iniziare il procedimento, era inteso dai più come una richiesta del loro assenso a proseguire la Mediazione, senza il quale il procedimento doveva chiudersi con un verbale di mancato accordo.

Oggi la situazione è diversa; una diffusa e costante giurisprudenza ha progressivamente restituito alla norma un significato più coerente dal punto di vista semantico.

Il Legislatore, infatti, ha specificato che le parti e gli Avvocati devono esprimersi circa la possibilità di iniziare il procedimento, e non già circa la loro volontà di iniziarlo; si tratta, quindi, di un invito a evidenziare eventuali cause oggettive ostative allo svolgimento della Mediazione (es.: mancanza di legittimazione di una o più parti, mancanza del litisconsorzio necessario, carenze di capacità negoziale delle parti, mancanza di elementi essenziali nell'istanza di Mediazione, ecc.), in mancanza delle quali il procedimento dovrà necessariamente essere intrapreso, a prescindere dalla volontà delle parti e dalla loro opinione circa la possibilità o meno di raggiungere un accordo.

Partecipando alla mediazione ammetto di avere una parte di responsabilità ?

Nei casi in cui la Mediazione è condizione di procedibilità la Legge obbliga la parte chiamata a parteciparvi, assistita da un Avvocato, colpendola con pesanti sanzioni nel caso si rifiutasse. È chiaro, quindi, che la partecipazione al procedimento non può mai essere interpretata come ammissione di responsabilità, ma semmai come comportamento corretto in ossequio alla Legge.

Anche nel caso di mediazione volontaria la partecipazione, pur non essendo obbligatoria, dimostra soltanto che la parte ha voluto tenere un comportamento responsabile e disponibile all'ascolto e ha cercato di evitare un inutile scontro in Tribunale, con un senso civico sempre molto apprezzato dai Giudici.

La Mediazione funziona ?

La Mediazione, nei suoi primi anni di vigenza, è stata duramente contrastata da alcune organizzazioni dell'Avvocatura che da una parte ne sostenevano la scarsa efficacia, dall'altra reclamavano l'esclusività dell'attività di mediazione per la propria categoria professionale.

Col tempo, le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia hanno chiarito ogni questione; da una parte hanno evidenziato come circa la metà dei procedimenti di mediazione effettivamente iniziati (ovvero con le parti effettivamente sedute attorno al tavolo del Mediatore e disponibili) si conclude con un accordo condiviso, dall'altra hanno dimostrato che gli Organismi di Mediazione degli Ordini degli Avvocati sono, fra tutti (Organismi privati, Organismi delle Camere di Commercio, Organismi di altri Ordini professionali e del Notariato) quelli con le più basse percentuali di successo, staccati anche di circa venti punti percentuali.

Questi dati hanno dimostrato, inequivocabilmente, che se gli Organismi sono ben organizzati e dotati di mezzi, gestiti da professionisti che credono nell'Istituto e dotati di Mediatori competenti e ben motivati, la Mediazione si rivela uno strumento potentissimo di risoluzione delle controversie e porta alle parti – nonché al sistema-giustizia italiano –  enormi vantaggi in termini economici e di rapidità di soluzione.

Quali vantaggi può darmi la Mediazione ?

La Mediazione civile può portare enormi vantaggi alle parti.

Questi possono essere così riassunti:

  • l'accordo è immediatamente esecutivo ed ha il valore di una sentenza.
  • economicità – il costo di un procedimento di Mediazione è sempre una piccolissima frazione di quello di una causa civile;
  • rapidità, un procedimento di mediazione per legge dura al massimo tre mesi, una causa civile molti anni;
  • soddisfazione, l'accordo in Mediazione, per definizione, viene “creato” dalle parti sulla base dei propri interessi e deve pertanto essere soddisfacente per entrambe, mentre la sentenza del Giudice, emessa solo in punto di diritto e senza guardare agli interessi delle parti, è sempre imprevedibile e molto spesso deludente;
  • soluzione definitiva, poiché l'accordo è condiviso, tutte le parti si sentono vincitrici e il conflitto si chiude, mentre una causa porta sempre ricorsi, astio, altre cause;

Gli svantaggi minimi. Se la Mediazione non ottiene i risultati sperati, si avrà, come risultato, la perdita di qualche settimana di tempo e una spesa modestissima, evitando comunque tutte le sanzioni e spesso ottenendo la garanzia di qualche vantaggio nel successivo giudizio. Di contro, una causa civile durerà molti anni, sarà molto costosa e potrà portare a un risultato imprevedibile, sfavorevole o comunque deludente, e in ogni caso il più delle volte arriva talmente tardi da non poter essere eseguita.

Quale Organismo di Mediazione mi conviene scegliere ?

La scelta dell'Organismo di Mediazione è il primo passo del percorso che può consentirci di evitare anni di causa e spese molto ingenti, quindi è evidente che la scelta deve essere fatta con attenzione, considerando alcuni criteri fondamentali.

Innanzi tutto la Legge prevede che l'istanza di Mediazione venga presentata a un Organismo che abbia sede (principale o secondaria) nel luogo del Giudice competente per la controversia (art. 4 co. 1, D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dalla L. n. 98/2013); ad esempio, se per la controversia è competente il Tribunale di una certa città, l'Organismo dovrà avere sede in uno dei comuni del circondario del Tribunale di quella città.

Una volta individuati gli Organismi territorialmente competenti, la scelta deve avvenire tenendo in considerazione anche altri criteri.

Reputazione dell'Organismo

Un Organismo di Mediazione non si organizza in poche settimane o mesi.

È meglio, quindi, rivolgersi a Organismi che operano da anni e che hanno già sperimentato migliaia di procedimenti; l'anno di iscrizione al Registro del Ministero della Giustizia ha, quindi, una sua importanza e, solitamente, un Organismo attivo almeno dal 2012 avrà più esperienza (e organizzazione) di uno attivo da pochi mesi.

Se abbiamo conoscenti o professionisti che hanno avuto esperienze positive presso un Organismo, il loro parere andrà senz'altro preso in considerazione.

Regolamento dell'Organismo

Il regolamento è il “codice di procedura” dell'Organismo di Mediazione e contiene tutte le regole secondo le quali vengono svolti i procedimenti.

È importante esaminarlo nei dettagli, valutandone alcuni aspetti fondamentali:

  • il regolamento deve richiedere espressamente la presenza personale delle parti – se il regolamento consente di far partecipare i soli avvocati significa che l'Organismo più che mirare ad aiutare le parti a raggiungere un accordo, si riduce, la maggior parte delle volte, ad un mero esecutore di verbali negativi. Infatti la mediazione è molto diversa dal processo, dove il difensore rappresenta il proprio cliente, ed è assolutamente impossibile per un avvocato – per quanto esperto, capace e preparato – conoscere a fondo gli interessi, i desideri e i timori del suo assistito, per poter arrivare a termini d'accordo pienamente soddisfacenti. L'avvocato che va in mediazione senza il proprio cliente è come il medico che visita il proprio paziente solo per telefono;
  • i criteri di nomina dei mediatori devono basarsi sulle loro competenze e specializzazioni e sulla loro esperienza di conduzione dei procedimenti di mediazione; è consigliabile evitare gli organismi che nominano i mediatori sulla base di criteri casuali o dell'anzianità di iscrizione a questo o a quell'Ordine professionale;
  • non deve essere preclusa la possibilità, per il mediatore, di formulare una proposta conciliativa da sottoporre alle parti; oltre che essere spesso espressamente richiesta dai Giudici, tale proposta rappresenta un'opportunità in più di risolvere la lite.

Fiducia nei mediatori.

Se nell'elenco dell'Organismo sono presenti mediatori noti e stimati, il loro giudizio potrà senz'altro essere preso in considerazione

Chi è il Mediatore ?

Il mediatore è la persona fisica che deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale. E' inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di comunicazione. Il mediatore non è né un giudice, né un arbitro, ma deve esclusivamente svolgere il compito di “facilitatore” nel raggiungimento di un accordo tra le parti. Per questo deve anche astenersi dal rendere giudizi sia sulle persone che sui fatti oggetto della lite.

Che differenza c'è tra mediazione e conciliazione ?

La mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in lite, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.

Posso iniziare la causa a mediazione non ancora conclusa ?

No, se il procedimento della mediazione è già iniziato non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall'esito della mediazione.

Le spese della mediazione sono detraibili fiscalmente ?

Non esiste una vera e propria detraibilità delle spese di mediazione ma, in base all'art. 17, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; viceversa l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.  Infine, nel caso di successo della mediazione, in base all’art. 20 del richiamato  D. Lgs. n. 28/10, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata  fino alla concorrenza di € 500,00. Nel caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà.

La mediazione è pubblica ?

No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata ed in più il mediatore, oltre al dovere di imparzialità, ha l'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.

I costi della mediazione sono decurtabili dalle future spese della causa ?

No, le spese di mediazione non sono decurtabili da quelle della successiva causa, neppure nel caso di mediazione obbligatoria. Vi è anzi un caso in cui le spese legali non seguono la soccombenza come solitamente avviene; questo si verifica quando una delle parti che ha rifiutato la proposta del mediatore intenta la causa (parte attrice) risulta aver ragione e la vince, ma la sentenza ripropone la stessa proposta formulata dal mediatore. In questo caso la parte attrice non soltanto non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, pur avendo vinto, ma deve pagare anche quelle del convenuto che ha perso la causa ed in più il giudice la condanna al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto.

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