Riforma Cartabia e mediazione civile e commerciale
L’intervista ha ad oggetto le importanti modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale.
- Nuove materie sono state subordinate alla condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria) ed in particolare: i contratti di associazione in partecipazione, i contratti di consorzio, i contratti di franchising, i contratti d'opera, i contratti di rete, i contratti di somministrazione, i contratti di subfornitura, le società di persone (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
- Nell’ambito della mediazione in materia condominiale all'amministratore di condominio è concessa la possibilità di attivare una procedura di mediazione, aderirvi e parteciparvi, senza dover ottenere una delega/autorizzazione dall'assemblea dei condomini; solo l'eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea (art. 5-ter).
- E’ stato abolito il primo incontro di programmazione “filtro” con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità a favore dell’Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (art. 8).
- Le parti “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia” (art. 8).
I decreti attuativi della riforma non sono ancora stati emanati, ci si riserva pertanto di fornire nuove informazioni a seguito della pubblicazione dei decreti o di orientamenti applicativi.